In tema di interruzione della prescrizione per avvenuto riconoscimento del diritto, occorre che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia la facoltà di disporre del diritto, e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento: riconoscimento che deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato.
Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13184