La sospensione del termine ex art. 2952, comma 4, c.c., relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non con la denuncia del sinistro, ma con la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato: tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato o da un terzo.
Cassazione civile sez. III, 23/06/2015 n. 12897