Di regola, l’appaltatore è l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi poiché nell’esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione e apprestando i mezzi necessari; mentre, in disparte l’ipotesi di culpa in eligendo, si ha esclusiva responsabilità del committente se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister. Sussiste corresponsabilità del committente qualora si sia ingerito con direttive che riducono soltanto, e non annullano, l’autonomia dell’appaltatore.
Cassazione civile sez. III, 08/06/2015 n. 11798