a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore.
Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.
Peraltro, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore.
La corte di appello – a conferma della prima decisione – ha rilevato che l’assicurato non aveva dichiarato all’assicuratore, al momento della stipula, di aver subito due sinistri da lui pacificamente riportati, e giudicati di non lieve entità.
Tale omessa dichiarazione rilevava quale vera e propria reticenza negoziale, posto che nel modulo di proposta contrattuale -proposal form- egli era stato espressamente richiesto dall’assicuratore di riferire se, negli ultimi cinque anni anteriori alla stipulazione, avesse subito sinistri o danni con imbarcazioni in suo possesso -analoga richiesta gli era stata formalmente rivolta, con riguardo al decennio antecedente, anche nel modulo di denuncia del sinistro: claim form-.
Procedendo nella verifica dei presupposti dell’art. 1892 cit., il giudice di merito ha poi ritenuto la rilevanza di tale reticenza nella conclusione del contratto e, in particolare, nella determinazione del consenso dell’assicuratore non solo ai fini della valutazione del premio e della franchigia, ma anche in ordine alla stessa opportunità o scelta della società assicuratrice di concludere o meno il contratto.
Tale convincimento di rilevanza negoziale è stato dalla corte di appello basato sulla tipologia dei sinistri non dichiarati -ricostruiti documentalmente e oralmente- in relazione all’oggetto corpo e macchina della polizza in questione, la quale escludeva dalla copertura i soli danni derivati da mancata diligenza nella gestione dell’imbarcazione e nella tenuta delle sue condizioni di navigabilità.
Va in proposito affermato che la riferibilità dei sinistri precedenti ad un’imbarcazione diversa da quella andata perduta non appare qui rilevante; proprio sulla base della natura dell’informazione richiesta nel questionario, facente richiamo a qualsivoglia sinistro o danno subito da imbarcazioni precedentemente in possesso del proponente -dunque, anche diverse da quella oggetto della proposta contrattuale-.
E ciò al fine di porre l’assicuratore in condizione di valutare, tra gli altri, il fattore di rilevanza contrattuale rappresentato dalla pregressa condotta e sinistrosità dell’assicurato.
Quanto all’elemento soggettivo della reticenza, il giudice di merito ha richiamato l’esito delle prove testimoniali, ravvisando la colpa grave dell’assicurato, il quale, da un lato, poteva agevolmente rendersi conto, a fronte del tenore del questionario mirato in tal senso, della rilevanza dei precedenti sinistri sulla determinazione delle condizioni contrattuali della nuova polizza -e sulla stessa opportunità per la compagnia assicuratrice di stipularla-, ed aveva, dall’altro, tenuto un comportamento particolarmente negligente nell’aver omesso di segnalare la medesima circostanza, sempre a fronte di specifica richiesta della controparte contrattuale, anche in occasione della denuncia di sinistro.
Fatto, quest’ultimo, che il giudice di merito ha discrezionalmente valutato non già nella sua incidenza causale sulla determinazione del contenuto contrattuale -che il vincolo negoziale si era, a quel punto, già perfezionato risultando perciò insensibile alle modalità della denuncia successiva-, bensì quale contegno successivo comunque rivelatore di un atteggiamento tanto radicato, quanto particolarmente superficiale e negligente, nel rappresentare all’assicuratore l’effettività di una situazione che doveva essere immediatamente percepita dall’assicurato come rilevante per la conclusione del contratto e la determinazione del suo contenuto.
In ordine, più specificamente, all’elemento soggettivo della causa di annullamento del contratto per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cit., va ribadito che: quanto al dolo, non è necessario che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave -ipotesi di specie-, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni.
È vero che, in base al medesimo insegnamento, l’obbligo informativo in capo all’assicurato deve essere delimitato dall’assicuratore con riguardo agli elementi negozialmente rilevanti; essendo questi tenuto ad indicare le circostanze che ha necessità di conoscere per valutare l’opportunità della stipula.
E tuttavia, nel caso di specie l’oggetto dell’informativa era stato dall’assicuratore univocamente delimitato – nel menzionato questionario – proprio con riguardo ai precedenti sinistri o danni che il proponente avesse riportato, su imbarcazioni in suo possesso, nell’ultimo quinquennio.
Sicché non può dirsi né che l’informativa richiesta fosse generica, confusa o tale da ingenerare dubbi di sorta nell’assicurato sulle circostanze che l’assicuratore chiedeva di apprendere; né che essa fosse obiettivamente estranea, nel richiedere della sussistenza di precedenti sinistri analoghi a quelli che si andavano a coprire e comunque significativi della probabilità di rischio, all’oggetto della nuova polizza.
Ed entrambi questi elementi apparivano a tal punto palesi e di immediata percezione, che l’omissione dichiarativa non poteva che essere ascritta a colpa grave.
Cassazione civile sez. III, 10/06/2015 n. 12086