La realtà socioeconomica nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito e in cui la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano, atteso che si tratta di un elemento estraneo all’ambito dell’illecito e che -ove venisse considerato-determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento e una lesione del principio di integralità del risarcimento.
Cassazione civile sez. III, 12/06/2015 n. 12221