Il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante da violazione degli obblighi di assistenza a terra dei passeggeri non può reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale, ed in particolare né nell’art. 9 né nell’art. 12 del regolamento UE n. 261 del 2004, ma deve farsi riferimento alla Convenzione di Montreal dei 1999 se applicabile o comunque alle norme dell’ordinamento interno e ai limiti da questo fissati al risarcimento stesso.
E quindi, laddove come nella specie, il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l’assistenza prescritta dall’art. 9 del regolamento UE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge -interna o sovranazionale- e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Cassazione civile sez. III, 10/06/2015 n. 12088