Nell’assicurazione obbligatoria RCA, nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore, è necessaria, ai fini dell’integrità del contraddittorio, la presenza in processo del responsabile del danno, tanto nel primo che nei successivi gradi di giudizio, senza che, atteso il disposto letterale della L. 24 dicembre 1969 n. 990 art. 23, assuma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno implicito in ordine all’accertamento della responsabilità.
Va precisato che il responsabile del danno, che a norma dell’art. 23 legge n. 990 del 1969, applicabile al caso di specie ratione temporis, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, e in particolare, dall’azione di rivalsa ex art. 18, della legge citata.
Cassazione civile sez. III, 10/06/2015 n. 12089