La recidiva della malattia, dopo la stabilizzazione della precedente fase, ha le caratteristiche per rientrare nel concetto di nuovo evento ?
Non risultando espressamente escluse le patologie tumorali dalle malattie oggetto di assicurazione, per tale tipo di malattia è necessario modulare diversamente l’interpretazione del concetto di rischio assicurato, ritenendo che la cosiddetta recidiva della malattia, dopo la stabilizzazione della precedente fase, ha le caratteristiche per rientrare nel concetto di nuovo evento.
La Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado ritenendo corretta la nozione di recidiva fatta propria dal primo giudice, vale a dire recidiva intesa come comparsa o riacutizzazione di una malattia apparentemente guarita e non evoluzione in senso negativo di uno stato patologico ancora in atto.
I giudici di merito hanno posto in rilievo che lo stesso consulente tecnico della compagnia assicuratrice aveva concluso che, a sèguito dell’intervento del 2005, il quadro clinico dell’assicurato appariva in buon compenso sotto il profilo urologico e che non si riscontravano localizzazioni secondarie.
Proprio la corresponsione di un indennizzo nel 2006 confermava che la patologia aveva raggiunto a quel tempo un apprezzabile livello di stabilizzazione, tale da consentire l’erogazione di un indennizzo.
La Corte di appello ritiene che l’insorgenza della neoplasia asportata nel 2008, proprio perché riscontrata in un malato affetto da una patologia i cui esiti si erano ormai stabilizzati, è da considerarsi come nuovo evento lesivo, manifestatosi per il resto dopo due anni di controlli nell’ambito dei quali nulla era emerso, rispetto a quello già oggetto di transazione, idoneo a essere considerato autonomamente ai fini dell’erogazione dell’indennizzo assicurativo oggetto di causa.
Inoltre la Corte ha sottolineato che la clausola del contratto di assicurazione prevedeva che l’assicurato trascorsi 180 giorni dalla denuncia di malattia, e comunque non oltre l’anno dalla data della stessa, doveva presentare certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente residuato, e che tali termini e adempimenti erano stati rispettati dall’assicurato.
La Corte di merito ha tratto la conseguenza che, proprio perché si era in presenza di una stabilizzazione della malattia, l’evento successivo, seppur da correlarsi come natura alla precedente malattia, era a fini assicurativi da considerarsi nuovo.
Gli esiti più gravi ai fini dell’invalidità permanente di questo secondo evento, non potevano ricomprendersi nella transazione stipulata fra le parti.
La motivazione della Corte d’appello è logica non contraddittoria ed è correlata alla natura particolare della malattia che ha colpito l’assicurato.
Difatti la patologia tumorale, come molte altre malattie, è una patologia di cui non è mai certa la guarigione.
In presenza quindi di una patologia con tali caratteristiche, l’assicurato non avrebbe alcuna possibilità, seguendo l’interpretazione fornita dall’assicurazione, di attivare la polizza di assicurazione per invalidità permanente da malattia.
Non avrebbe quindi la possibilità di ottenere l’indennizzo in relazione ad esiti invalidanti derivanti da una fase della malattia che appare stabilizzata, come è avvenuto nel caso di specie, perché altrimenti non potrebbe chiedere l’ulteriore indennizzo in ipotesi di una evoluzione non prevedibile e più grave della malattia stessa, cosa che è avvenuta nel caso di specie.
Non risultando espressamente escluse le patologie tumorali dalle malattie oggetto di assicurazione, per tale tipo di malattia è necessario modulare diversamente l’interpretazione del concetto di rischio assicurato, come opportunamente hanno fatto i giudici di merito, ritenendo che la cosiddetta recidiva della malattia, dopo la stabilizzazione della precedente fase, ha le caratteristiche per rientrare nel concetto di nuovo evento.
Cassazione civile sez. III, 10/06/2015 n. 12082