Colui che ha la qualifica professionale di estetista – che quindi gestisce apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed utilizza prodotti cosmetici – è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 secondo comma, c.p., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature, sia, infine, quando l’uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo a una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Ne consegue che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto. Posto che l’attività estetica può rivelarsi attività pericolosa, in ragione dei rischi per l’integrità fisica in cui può incorrere chi vi si sottopone, deve in altre parole affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell’attività è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi.
È stata esclusa, nella specie, la responsabilità di un’estetista per la dermatite allergica da contatto che aveva colpito una cliente durante una seduta in solarium, per l’azione di una crema idratante di cui erano state ignorate le potenzialità invasive degli eccipienti utilizzati, atteso che non era stato accertato che l’avvertimento della potenziale pericolosità delle creme idratanti utilizzate avrebbe potuto evitare l’evento, per la mancata prova che la persona offesa fosse conoscenza del proprio stato.
Cassazione penale sez. IV, 12/05/2015 n. 22835