In caso di subappalto dei lavori, che si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore e in cui si inserisce anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica -per cui non viene meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità anche a lui dell’organizzazione del comune cantiere-, sussiste la responsabilità di entrambi i soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza e alla dovuta sorveglianza.
Cassazione penale sez. IV, 20/02/2015 n. 22369