In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la normativa vigente esclude che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro in correlazione all’ubicazione e all’àmbito funzionale del singolo ufficio; sussisterà responsabilità per il Sindaco solo se risulti che questi, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all’Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.
Cassazione penale sez. IV, 12/05/2015 n. 22415