L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura, pur essendo volto a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
Cassazione civile sez. III, 28/05/2015 n. 11124