Nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso.
La consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può assumere la forma del dolo eventuale; è stata confermata la condanna nei confronti dell’imputato che si era dato alla fuga e non aveva prestato soccorso alla persona ferita dopo che alla guida di un’autovettura aveva urtato con lo specchietto retrovisore la stessa mentre camminava sul ciglio della strada.
Cassazione penale sez. IV, 16/04/2015 n. 17690