A seguito della conclusione della indagine svolta dall’IVASS in merito alle polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto di un’automobile nuova, l’Istituto di vigilanza ha ritenuto necessario fornire indicazioni alle imprese volte ad evitare ogni possibile pregiudizio nei confronti degli assicurati coinvolti, al fine di garantire il principio della continuità della storia assicurativa acquisita prima della accettazione dell’offerta.
In particolare:
Polizze gratis già emesse ed ancora in corso
1. Nei casi in cui il consumatore abbia in corso una copertura assicurativa gratuita di quelle in argomento, l’impresa che ha coperto il rischio rilascerà, alla scadenza, un attestato di rischio intestato al proprietario del veicolo che riporti la classe di merito CU di provenienza (posseduta cioè prima dell’accettazione dell’offerta) ed evidenzi la sinistralità dell’assicurato nell’ultimo quinquennio, compresa quella relativa al periodo promozionale. Le imprese a cui si rivolgerà l’assicurato che volesse tornare alla formula tariffaria Bonus-Malus dopo detto periodo dovranno tenere in considerazione, ai fini dell’inserimento del contratto nella corretta classe di merito CU, la storia assicurativa antecedente al periodo di gratuità nonché la sinistrosità registrata in tale periodo, come rappresentate nell’attestato rilasciato, così da evitare soluzioni di continuità nella storia assicurativa. A titolo esemplificativo, se l’assicurato si trovava in classe CU 3 prima dell’offerta e non ha provocato sinistri nel periodo di gratuità, potrà usufruire della classe CU 2. Per coperture gratuite inferiori all’anno l’impresa che ha stipulato la polizza gratuita rilascerà una dichiarazione sostitutiva attestante la sinistrosità nel periodo. In tal caso, l’impresa alla quale l’assicurato si rivolgerà al termine del periodo promozionale classificherà il contratto tenendo conto della classe di merito CU antecedente all’accettazione dell’offerta.
2. Nei casi in cui il consumatore si sia assicurato per la prima volta con una polizza assicurativa gratuita, tuttora in corso, al termine del periodo di copertura gratuita l’impresa che ha coperto il rischio rilascerà un attestato di rischio intestato al proprietario del veicolo relativamente al periodo di copertura gratuita o, per coperture gratuite inferiori all’anno, una dichiarazione sostitutiva attestante la sinistrosità nel medesimo periodo. L’attestato dovrà riportare anche la classe di merito CU di provenienza a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto, al momento dell’accettazione dell’offerta, in forza dell’applicazione del c.d. decreto Bersani, qualora applicabile.
a. Se dall’attestato non risultano sinistri con responsabilità principale, le imprese a cui l’assicurato si rivolgerà al termine del periodo di gratuità riconosceranno all’assicurato, qualora ne ricorrano i presupposti, le agevolazioni del c.d. decreto Bersani e terranno conto della sinistrosità del periodo gratuito. Viceversa, qualora risultino sinistri con responsabilità principale nel periodo di copertura gratuita, le imprese potranno applicare il malus per la sinistrosità dell’ultimo periodo, ma valutata a partire dalla classe di merito maturata sul veicolo di proprietà del familiare convivente. A titolo esemplificativo: se all’atto dell’accettazione dell’offerta l’assicurato avesse avuto diritto a vedersi applicata la classe di merito CU3 di un proprio familiare e se l’assicurato stesso non ha provocato sinistri nel periodo di gratuità potrà entrare nella classe CU 2; nel caso di periodi promozionali inferiori all’anno, le imprese classificheranno il contratto tenendo conto della classe di merito inziale CU 3.
b. Il consumatore assicurato per la prima volta che non ha le caratteristiche per usufruire dei benefici del c.d. decreto Bersani, se dall’attestato non risultano sinistri con responsabilità principale, andrà inserito in classe CU 13 alla scadenza del periodo promozionale anziché in classe di ingresso CU 14. Viceversa, qualora si sia verificato un sinistro con responsabilità principale nel periodo di copertura gratuita, le imprese potranno applicare il malus per la sinistrosità dell’ultimo periodo, ma valutata a partire dalla classe di ingresso.
Polizze gratis già scadute
3. Per le polizze gratis già scadute, le imprese che hanno offerto tali polizze e coperto il rischio in tale periodo contatteranno per iscritto tutti gli assicurati per rilasciare loro un attestato di rischio ad hoc a loro nome, che riporti la classe di merito CU di provenienza (quella maturata prima di accettare l’offerta) ed indichi la sinistralità dell’assicurato nell’ultimo quinquennio, compreso il periodo promozionale. Nel caso in cui le polizze scadute abbiano riguardato assicurati per la prima volta, l’attestato riporterà la classe di merito CU a cui lo stesso avrebbe avuto diritto ai sensi del c.d. decreto Bersani e indicherà la sinistralità solo dell’ultimo periodo. Nei casi di coperture gratuite inferiori all’anno l’impresa rilascerà una dichiarazione sostitutiva equivalente. Gli assicurati dovranno inoltre essere informati che con tale attestato o dichiarazione possono rivolgersi all’assicuratore con cui abbiano successivamente stipulato il contratto per ottenere la correzione della classe di merito e il rimborso dei maggiori premi eventualmente pagati. Le imprese che successivamente al periodo di gratuità hanno assicurato con una tariffa Bonus-Malus gli assicurati provenienti da tale offerta ricostruiranno la storia assicurativa e classificheranno il contratto sulla base dell’attestato di rischio rilasciato ad hoc e seguendo quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 provvedendo, nel contempo, alla restituzione dei maggiori premi eventualmente pagati. Le imprese sono tenute a dare pronta attuazione alle presenti indicazioni e ad evitare, per il futuro, l’adozione di iniziative commerciali basate sull’utilizzo di formule tecniche non coerenti con la necessità di garantire l’adeguatezza del prodotto rispetto alle specifiche esigenze degli assicurati.
Le indicazioni riguardano specificatamente l’offerta delle polizze gratis oggetto della indagine. La generale questione delle regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) sarà oggetto di rivisitazione attraverso lo specifico Provvedimento dell’IVASS in attuazione dell’art. 3 dell’emanando Regolamento in materia di dematerializzazione dell’attestato di rischio.
L‘ANIA prende atto del chiarimento dell’IVASS volto a interpretare, in modo diverso rispetto al passato, le regole che disciplinano l’assegnazione della classe bonus/malus per gli assicurati che hanno beneficiato di una polizza gratuita offerta all’atto dell’acquisto di una autovettura (c.d. polizza con franchigia) e coerentemente attuate dalle compagnie. Questi automobilisti potranno recuperare la propria storia assicurativa pregressa oppure potranno beneficiare, sia pure un anno dopo l’acquisto, del c.d. “bonus familiare” previsto dal decreto Bersani che consente di usufruire della classe di merito più conveniente nell’ambito dei nuclei familiari.
Si tratta di una realtà che ha riguardato poche migliaia di automobilisti, un numero importante ma esiguo rispetto al complesso degli oltre 40 milioni di assicurati.
“Viene così risolto un problema che l’Associazione aveva portato all’attenzione da alcuni mesi. Le imprese sono pronte ad adeguarsi da subito alla nuova disciplina e verificheranno la presenza dei requisiti per l’applicabilità delle nuove disposizioni alle polizze gratuite già scadute”, si legge in una nota dell’Associazione delle imprese.