Continuano ad aumentare le richieste per ottenere il Rating di legalità dall’Antitrust. Nel primo quadrimestre di quest’anno, sono state 461, più di quelle ricevute in tutto il 2014 (complessivamente 415).
Sulle 461 domande presentate nel primo quadrimestre 2015, si legge in una nota dell’Antitrust, sono stati chiusi 269 casi, 192 sono ancora in corso e 53 sono stati invece archiviati. Le attribuzioni risultano 198, quattro le conferme e due i maggior punteggi, dieci i dinieghi, con una revoca e una sospensione.
Dall’inizio dell’attività, da gennaio 2013 al 30 aprile 2015, le richieste ammontano finora a un totale di 1042. L’elenco completo delle aziende che hanno ottenuto il Rating è pubblicato sul sito (www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html).
Approvato dal Parlamento alla fine del 2012, il Rating di legalità è lo strumento con cui l’Agcm attribuisce un punteggio, da una a tre “stellette”, alle imprese virtuose che hanno un fatturato superiore ai due milioni di euro annui e rispettano una serie di requisiti giuridici e “qualitativi”. Per ottenere una “stelletta”, il titolare dell’azienda e gli altri dirigenti non devono avere precedenti penali per i reati di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 e per i principali delitti contro la pubblica amministrazione nonché per reati tributari. Nei confronti di tali soggetti, inoltre, non dev’essere stata iniziata l’azione penale per reati di stampo mafioso.
Per quanto riguarda l’impresa, non deve aver commesso illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo n. 231 e non deve essere stata condannata nel biennio precedente per illeciti antitrust e in materia di tutela del consumatore. L’impresa inoltre deve effettuare pagamenti e transazioni finanziarie oltre i mille euro esclusivamente con strumenti tracciabili. Per ottenere un punteggio più alto, il Regolamento indica altri sei requisiti: due “stellette” se ne vengono rispettati la metà, tre “stellette” se vengono rispettati tutti.
Del Rating assegnato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla legge e al successivo decreto n.57 del 2014, “si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”. In forza della stessa normativa, “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.