Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni, le conseguenze economiche decorrono dalla data della sentenza che dichiara la loro illegittimità; è stata accolta, nella specie, la domanda di un lavoratore nei confronti di una società con la quale chiedeva l’annullamento della lettera di dimissioni sottoscritta in stato di incapacità.
Il giudice del lavoro, accerta la continuità del rapporto di lavoro, condannava la società al risarcimento del danno, limitandolo alla misura delle retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data della sentenza a quella dell’effettivo ripristino dal rapporto lavorativo.
Cassazione civile sez. lav., 17/10/2014 n. 22063