La valutazione se una condotta sia necessitata ai sensi della legge n. 689 del 1981, art. 4, costituisce giudizio di fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, sia stato congruamente motivato; è stata esclusa, nella specie, la sussistenza dello stato di necessità invocato dalla ricorrente multata per aver utilizzato il cellulare mentre era alla guida senza l’uso dell’auricolare; a detta della ricorrente, specializzanda in medicina cardiovascolare, nell’occasione aveva ricevuto una telefonata urgentissima dal proprio diretto superiore, che la contattava per ricevere informazioni su un paziente in pericolo di vita.
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2014 n. 21266