L’IVASS ha adottato il provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014, riguardante l’adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e dell’art. 81 del regolamento Isvap n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione fissato dall’art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 2012 ad euro 3.400.000, è aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
Le imprese devono adeguarsi alle disposizioni del Provvedimento dal 31 dicembre 2014.