Negli infortuni sul lavoro, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio
– sia a titolo di colpa diretta per non aver impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio
– che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate
onde la condotta imprudente dei lavoratori, a parte l’ipotesi di una sua imprevedibile eccezionalità, non scrimina l’inadempimento dell’obbligo antinfortunistico.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza del 25 marzo 2014 n. 13987