La responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade aperte al pubblico transito in relazione ai sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno; nella specie, il Comune è stato condannato a risarcire un automobilista che, a causa di una buca ricolma d’acqua, perdeva il controllo del veicolo finendo fuori strada.
Corte di Cassazione civile sez. III, sentenza del 18 febbraio 2014 n. 3793