L’ANIA ha analizzato la recente sentenza della Corte di Giustizia UE – che riportiamo in allegato –

per fornire indicazioni volte a consentire la corretta applicazione di quanto ivi prescritto.

La Corte di giustizia si è trovata ad affrontare un caso in cui un’impresa assicuratrice olandese ha stipulato contratti di assicurazione sulla vita con alcune persone fisiche residenti nei Paesi Bassi alla data di stipulazione dei medesimi, ma successivamente emigrate in Belgio.

L’amministrazione finanziaria belga ha preteso di applicare le imposte sui premi che la legislazione tributaria locale prevede a carico dei contratti di assicurazione stipulati da persone fisiche ivi residenti.

Nell’esaminare la questione, la Corte è partita dal presupposto secondo cui, per propria costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione della normativa comunitaria si deve tener conto non soltanto della lettera della normativa stessa, ma anche “del suo contesto e degli scopi perseguiti”.

La disposizione di riferimento è individuata dall’art. 50, par. 1, della Direttiva n. 2002/83/CE, in base al quale – fatta salva un’ulteriore armonizzazione – ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello “Stato membro dell’impegno”, definito come lo Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale, se persona fisica (1); il successivo par. 3 aggiunge che ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumano impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali sulla riscossione di detti oneri e imposte.

Al riguardo, nel corso del procedimento innanzi alla Corte si sono confrontate due tesi in merito all’interpretazione dell’espressione “Stato membro dell’impegno”, l’una definita “statica”, l’altra “dinamica”: secondo la prima, detto Stato resta sempre quello in cui il contraente aveva la residenza abituale al  momento della stipulazione del contratto, mentre la seconda valorizza la residenza del contraente medesimo alla data di pagamento di ciascun premio assicurativo.

La sentenza afferma che la formulazione del citato art. 50 e delle altre disposizioni rilevanti della direttiva n. 2002/83/CE “legittimano entrambe le interpretazioni”, e che bisogna quindi guardare principalmente agli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria: la conclusione è che l’interpretazione c.d. “dinamica” “consente di meglio conseguire gli obiettivi di prevenzione della doppia imposizione e delle distorsioni della concorrenza” ed è allo stesso tempo compatibile con l’obiettivo generale della normativa comunitaria “consistente nel completamento del mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta sulla vita, in particolare sotto il profilo della libera prestazione di servizi”.

La conseguenza operativa, ai nostri fini, è che, qualora il contraente di una polizza vita trasferisca la propria residenza nel corso del contratto, lo Stato membro della nuova residenza applicherà legittimamente la propria disciplina fiscale, come, nel caso di specie, ha fatto e sta tuttora facendo il Belgio (2).

Ragioni di coerenza sistematica (stante l’affermazione, operata dalla Corte, di un principio di carattere generale quale quello della prevalenza della concezione “dinamica” della nozione di “Stato dell’impegno”), suggeriscono di pervenire alle medesime conclusioni con riguardo, a titolo di esempio, all’applicazione dell’imposta sui premi delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, ovvero in ogni caso in cui l’identificazione dello Stato in cui il rischio è ubicato si richiami alla residenza del contraente3 e prescinda da criteri meramente oggettivi (quali ad esempio l’immatricolazione di un veicolo ovvero la presenza fisica di un bene immobile assicurato in un determinato Paese).

Per quel che concerne il versante civilistico, al fine di tenere doverosamente conto di quanto prescritto dalla sentenza in parola, si suggerisce alle imprese di inserire nei contratti di nuova stipulazione una clausola in base alla quale il contraente risulti obbligato a comunicare tempestivamente (i.e. in un lasso di tempo che possa essere ritenuto ragionevole, ad esempio nei trenta giorni successivi all’intervenuto trasferimento) all’impresa assicuratrice lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell’Unione, pena il rimborso di tutto quanto l’impresa medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza).

Quanto ai contratti in essere, appare necessario comunicare ai contraenti, anche ai sensi dell’art. 13 del regolamento ISVAP n. 35/2010, che la sentenza della Corte di Giustizia in oggetto ha chiarito che la disciplina in materia di imposta sui premi delle assicurazioni applicabile in caso di spostamento della residenza in un altro Stato membro è quella di tale ultimo Paese: i contraenti medesimi, pertanto, debbono a loro volta comunicare tempestivamente alla propria impresa l’eventuale trasferimento medio tempore intervenuto, onde evitare la rifusione di quanto eventualmente corrisposto alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, dall’impresa medesima con riferimento all’imposta in parola.

Per quanto riguarda, infine, la gestione degli adempimenti dichiarativi e liquidatori e il pagamento delle imposte e oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale dello Stato membro di destinazione (i.e. quello in cui il contraente ha trasferito la propria residenza successivamente alla stipula del contratto), si invitano le imprese a farsi direttamente carico di tali aspetti, una volta che il loro cliente abbia tempestivamente provveduto a comunicare l’avvenuto cambio di residenza.

In altri termini, nel caso in cui il contraente abbia debitamente (rectius, in conformità a quanto espressamente previsto nell’apposita clausola dianzi menzionata) informato la compagnia del trasferimento di residenza all’estero, sarà quest’ultima a provvedere alla materiale esecuzione degli adempimenti connessi alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione dell’imposta sui premi secondo la normativa vigente nello Stato membro di destinazione (4).

Qualora, al contrario, la compagnia non abbia ricevuto informazione circa l’intervenuto spostamento di residenza, sarà il contraente (inadempiente, per quanto detto, all’onere di informativa sopra menzionato) a doversi fare carico della gestione di tali adempimenti, non avendo messo la compagnia de qua in condizione di farvi fronte.

Come già ricordato, in tale ultima ipotesi la compagnia si rivarrà sul contraente per le somme che la stessa sia stata eventualmente tenuta a versare all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza (ad esempio in conseguenza di contestazioni circa l’omesso o insufficiente versamento del tributo in parola)

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(1): Non sfugge che il riferimento alla nozione di residenza compiuto dai giudici comunitari nella sentenza in commento non è perfettamente allineato al concetto di “domicilio” valorizzato, sotto il profilo dell’ordinamento nazionale, nella legge n. 1216 del 1961 [cfr. art. 1, primo comma, lettere e) ed f)] e nel CAP [cfr. art. 1, lettera fff)].

(2): A tale proposito si segnala che l’Amministrazione finanziaria belga ha recentemente inviato una lettera a talune imprese associate per informarle dei contenuti della sentenza in oggetto e segnalare che, nel caso di trasferimento della residenza in Belgio da parte di un contraente di una polizza sulla vita sottoscritta con una di tali imprese, si rende dovuta l’imposta sui premi ai sensi dell’articolo 173 del locale Code des droits et taxes divers3: Nei rami danni, a ben vedere, il criterio residuale da valorizzare al fine dell’individuazione territoriale del rischio è imperniato sulla residenza del “contraente-assicurato” o, in generale, sulla relativa sede, nel caso di persona giuridica [cfr. in proposito i criteri indicati nell’art. 2, lett. d), della Direttiva n. 88/357/CEE (c.d. II direttiva LPS danni), come richiamati dall’art. 46 della Direttiva n. 92/49/CEE (c.d. III direttiva LPS danni)], laddove nei rami vita è incentrato sulla residenza del contraente o sul luogo di stabilimento della persona giuridica cui è riferito il contratto assicurativo [cfr. in proposito i criteri indicati nell’art. 1, lett. g), della Direttiva n. 2002/83/CE].

(4): Ricordiamo a tale proposito che Insurance Europe, la federazione europea delle assicurazioni, redige annualmente una brochure aggiornata con le aliquote dell’imposta sui premi e degli oneri parafiscali applicabili nei Paesi appartenenti all’European Economic Area (cioè a dire i 28 Paesi UE oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera.

Nella brochure sono, altresì, elencati i principali adempimenti e le relative tempistiche e i riferimenti delle autorità finanziarie presso le quali possono essere reperite le informazioni del caso. Il documento è disponibile sul sito web di Insurance Europe (www.insuranceeurope.eu) nella sezione “Publications” sotto la voce “Taxation”.