Criterio dirimente ai fini della individuazione del titolare del diritto all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, è quello che tiene conto della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia con riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra.
Posto che la normativa codicistica mantiene integra, in relazione al destinatario, la costruzione giuridica del contratto di trasporto come contratto a favore di terzi, si è affermato che la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna.
Nella medesima prospettiva si è anzi evidenziato che incombe sul vettore che, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione dello stesso, l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 cod. civ. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all’attore.
L’art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) attribuisce, al pari dell’art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.
Ne deriva che la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 gennaio 2014 n. 2075