Anche nei casi di veicoli impegnati in servizi urgenti di istituto, l’art. 177 comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), pur autorizzando il conducente di detto mezzo, qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale, non lo esonera dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza.
In altri termini, tale conducente non è tenuto a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida.
Esemplificando, il conducente in servizio urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito, ma, allorché giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito
Corte di cassazione Sezione IV Penale, sentenza del 13 gennaio 2014 n. 976