Nel subappalto, la previsione, in via di principio, della responsabilità del subappaltatore per danni arrecati a terzi non esclude quella del committente che abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
La responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso del dipendente postula l’esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente devono aver reso possibile (o comunque agevolato) il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, sempre che il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 14 gennaio 2014 n. 531