A partire dalla data di conoscenza dell’epatite B sussiste la responsabilità delle strutture medico ospedaliere anche per il contagio derivante da altri virus, quali per esempio l’Hiv e l’Hcv, anche se conosciuti solo successivamente. Infatti questi virus non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto.
Nel contagio non sussistono, in realtà, tre eventi lesivi, come se si trattasse di serie causali autonome ed indipendenti, ma un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica, per cui unico è il nesso causale: trasfusione (o contatto) con il sangue infetto.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 aprile 2012 n. 6562