In tema di “infortunio in itinere”, la variazione del percorso o l’utilizzo di un’autovettura anziché del servizio metropolitano, va inquadrato nel rischio elettivo, nell’ambito del percorso che costituisce l’occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa (o, nel caso in esame, la configurabilità di infortunio sul lavoro ai fini del periodo di comporto), a seconda delle caratteristiche della deviazione alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell’aggravamento del rischio. Costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria e animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 22 gennaio 2013 n. 1458