Il rischio della garanzia provvisoria risulta tale anche se l’obbligo di intestazione della polizza e’ solo in capo alla società partecipante
A cura di Sonia Lazzini
Al Consorzio Alfa è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria perché l’impresa ausiliaria ALFA s.p.a. era sprovvista di uno dei requisiti specifici di capacità richiesti dal bando. Da qui la piena legittimità – quali atti dovuti, stante il chiaro dettato dell’art. 48, comma 2 del D. lgs. n. 163 del 2006 – sia dell’escussione della cauzione sia della segnalazione della concorrente all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Con il primo mezzo di impugnazione, Consorzio RICORRENTE. rileva la violazione dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, in quanto l’amministrazione appaltante avrebbe proceduto, oltre a revocare l’aggiudicazione provvisoria, anche ad escutere la cauzione versata da Consorzio Alfa ed a segnalare quest’ultimo alla stessa all’Autorità di Vigilanza, pur in assenza dei relativi presupposti di legge. Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che le sanzioni di cui all’art. 48 D. Lgs. n. 163 del 2006 non potevano essere applicate né ad esso né al Consorzio Alfa, in quanto il mancato possesso dei requisiti di capacità da cui derivano dette misure è da ascriversi unicamente all’impresa ausiliaria ALFA s.p.a., con conseguente illegittimità delle citate misure sanzionatorie per estraneità di ambedue i Consorzi rispetto alla dedotta violazione. Inoltre, il Consorzio ricorrente ritiene illegittime tali misure in quanto ALFA s.p.a. avrebbe comprovato il possesso del citato requisito di cui al punto G.1.2. lett. a) e c) del bando di gara, mediante presentazione della Convenzione con il comune di Foggia e di ulteriore pertinente documentazione.
Il Collegio osserva che, anche in relazione a detto motivo, le suesposte argomentazioni non colgono nel segno. Riguardo al primo rilievo del Consorzio ricorrente, il Collegio deve rilevarne l’inconferenza, oltre che l’infondatezza, stante che l’onere cauzionale, così come la titolarità del contratto di appalto nel caso di aggiudicazione, spettano sempre all’impresa che partecipa direttamente alla gara ed esso pertanto non grava sull’impresa ausiliaria, con conseguente legittimità, nel caso in esame, dell’escussione della cauzione al Consorzio Alfa delle cooperative di produzione e Lavoro.
Riguardo al secondo profilo della censura, si osserva che – come è stato accertato in sede di esame del secondo mezzo di impugnazione – al Consorzio Alfa è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria perché l’impresa ausiliaria ALFA s.p.a. era sprovvista di uno dei requisiti specifici di capacità richiesti dal bando. Da qui la piena legittimità – quali atti dovuti, stante il chiaro dettato dell’art. 48, comma 2 del D. lgs. n. 163 del 2006 – sia dell’escussione della cauzione sia della segnalazione della concorrente all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (v. Cons. Stato, sez. IV, 24/5/2013 n. 2832; T.A.R. Lazio –RM- sez. III, 5/6/2013 n. 5625).
(…)
Le norme del bando richiedevano espressamente e chiaramente servizi analoghi a quello in appalto, così come delineati dal disciplinare di gara ed in successive note esplicative portate alla conoscenza di tutte le concorrenti, mediante l’individuazione di cinque specifiche attività che, come si è accertato, dovevano necessariamente essere presenti nei servizi espletati dalle concorrenti al fine di comprovare il requisito dello svolgimento di “servizi analoghi” a quello messo in gara. Né può sostenersi l’illogicità di tali previsioni contenute nella lex specialis di gara, stante, da un lato, l’oggettiva coerenza e la stretta connessione tra le specifiche attività richieste ed il complessivo servizio da affidare e, dall’altro lato, l’evidente insostenibilità – sotto il profilo logico – della tesi della ricorrente secondo cui la richiesta di svolgimento di tutte le predette cinque attività comporterebbe, non già l’avere svolto un “servizio analogo”, bensì l’avere reso un servizio del tutto identico a quello odiernamente appaltato.
In proposito, si osserva che tale richiesta di svolgimento delle predette cinque attività, tra loro strettamente connesse e tutte insieme inerenti e funzionali al complessivo svolgimento del servizio, risulta oggettivamente ragionevole, nonché del tutto coerente rispetto all’oggetto particolarmente complesso dell’appalto (e, in particolare, del servizio principale), così come si evince dal contenuto dello stesso Disciplinare tecnico di gara (v. nello specifico Disc. Tecn., pag. 11 e ss.), senza peraltro che, alla richiesta di svolgimento di dette attività, possa conseguire la surrettizia sostituzione del requisito della prestazione di “servizio analogo”, come indicato nel bando con quello della prestazione di “servizio identico” come erroneamente sostiene il Consorzio ricorrente.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 111 del 23 gennaio 2014 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna