La vittima di un infortunio sul lavoro ha diritto non solo al risarcimento del danno biologico in senso stretto, conseguente all’accertamento medico svolto, ma anche del danno ontologicamente distinto e ulteriore, il danno morale soggettivo, inteso come turbamento dello stato d’animo conseguente a una lesione medicalmente accertabile, danno, quindi, dotato di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto.
Cassazione civile sez. lav., sentenza del 17 dicembre 2013 n. 28137