La Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza nella causa C-371/12) promuove la limitazione dell’indennizzo previsto dal codice delle assicurazioni private per le lesioni fino al 9% di invalidità.
E a nulla rileva che i danni causati da altri tipi di eventi siano calcolati più favorevolmente per il danneggiato.
Nel caso in esame, a seguito di un lieve incidente stradale, l’infortunato ha chiesto all’assicurazione del veicolo responsabile il risarcimento dei danni non patrimoniali.
La legge italiana (articolo 139 del codice delle assicurazioni, dlgs 209/2005) ha un sistema di calcolo ad hoc per i danni biologici per lesioni di lieve entità. Tale sistema di calcolo prevede restrizioni rispetto ai parametri previsti per danni derivanti da altri tipi di incidenti e limita al 20% dell’importo previsto la possibilità per il giudice di aumentare l’importo del risarcimento.
Il tribunale di Tivoli ha posto alla Corte di giustizia il quesito se è legittimo limitare il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse rispetto ai sinistri stradali.
Nella sentenza in esame la Corte rileva che l’ordinamento europeo stabilisce l’obbligo di copertura dei rischi da sinistri stradali, ma aggiunge che tale obbligo è distinto dalla portata del risarcimento, lasciata alla determinazione del legislatore nazionale.
Gli stati europei, quindi, restano liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento.
La Corte di giustizia ha constatato che per il danno alla persona per lesioni di lieve entità, le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni. Il codice determina così la portata del diritto al risarcimento a titolo della responsabilità civile e non ne limita la copertura assicurativa.
La Corte ha anche esaminato se, comunque, dalla legge italiana derivi una limitazione sproporzionata del diritto della vittima a un risarcimento, ribadendo che non ci sono vincoli cogenti e concludendo che le direttive europee non vietano una legislazione che imponga ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali né a sistemi specifici, adeguati alle particolarità dei sinistri stradali.