In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall’art. 13 del d.lg. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell’indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.
Condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell’INAIL è il verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.
Ne consegue che, in caso di malattia od infortunio denunciata dall’interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d’incidenza della stessa sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata dall’interessato con ricorso al giudice del lavoro.
Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente di vedere applicato nei suoi confronti il nuovo regime introdotto dal d.lg. n. 38 del 2000, il quale presuppone che la fattispecie sia regolata dalla nuova normativa, mentre nel caso in esame l’epoca della denuncia della malattia professionale era anteriore al 9 agosto 2000.
Cassazione civile sez. lavoro, 12 dicembre 2013 n. 27865