In tema di infortuni sul lavoro, l’esistenza del rapporto di causalità può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia causato l’evento dannoso; ne consegue che non può considerarsi abnorme il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro a lui attribuito.
Cassazione penale sez. III, 26 settembre 2013n. 46706