La responsabilità sia del medico che dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell’onere della prova.
Una ottantaduenne torinese, trattenuta in pronto soccorso su una barella senza barre, cade a terra e chiede all’azienda ospedaliera il risarcimento dei danni; nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi di un donna per i danni subiti dalla stessa in seguito alla caduta da una barella non dotata di protezioni mentre si trovava in ospedale, la Corte ha cassato la decisone di giudici territoriali che avevano rigettato la domanda, pur risultando dalla cartella clinica la frattura del femore, ritenendo assente la prova, a carico della parte danneggiata vertendosi, a loro assunto, in materia di responsabilità extracontrattuale, della colpa del personale e del nesso causale tra fatto e danno.
Cassazione civile sez. III, 25 novembre 2013 n. 26358