Il lavoratore che agisca per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro deve allegare e provare:
– l’esistenza dell’obbligazione lavorativa
– l’esistenza del danno
– e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione.
Spetta poi il datore di lavoro, per essere esentato da responsabilità, provare la riconducibilità del danno a una causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cassata la decisione del giudice di merito che aveva escluso l’obbligo in capo alla banca di risarcire i danni subiti da una lavoratrice a seguito di alcune rapine compiute nel periodo dal 1976 al 2004 presso la sede ove essa aveva prestato la propria attività lavorativa in considerazione del fatto che la ricorrente non aveva allegato né provato l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di misure di sicurezza idonee ad evitare le rapine, limitandosi ad allegare la manifestazione di segni di paura e disagio nell’immediatezza di ciascuna rapina e l’installazione di porte antirapina solo nel 1982, successivamente ai primi due episodi criminosi).
Cassazione civile sez. lav., 18 luglio 2013, n. 17585