Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici:
a) affida al datore di lavoro committente il compito di verificare l’idoneità tecnica dell’impresa appaltatrice e di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure prevenzionali;
b) assegna a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione;
c) affida al datore di lavoro committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui alla lettera precedente, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici.
Sulla base di questi obblighi si configura una corresponsabilità di committente e appaltatore, al fine di rafforzare la tutela del bene della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro.
La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 6 novembre 2013 n. 44747