Il debito indennitario nell’assicurazione contro gli infortuni, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale attraverso una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta.
Ciò, in quanto il debito di indennizzo dell’assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 7 novembre 2013 n. 25046