In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.
Né può dirsi che essendo la violazione delle norme di sicurezza frutto della condotta negligente della stessa vittima, il verificarsi dell’evento sia da attribuire esclusivamente a quest’ultimo.
Infatti il coordinatore per l’esecuzione, in materia di sicurezza sul lavoro, è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalle disposizioni vigenti, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 16 ottobre 2013 n. 42501