I macchinari necessitano di essere conformati in modo tale da inibire in ogni caso al lavoratore l’accessibilità all’interno di essi, con la conseguenza che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcun effetto esimente per il datore di lavoro che si sia reso comunque responsabile di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire anche gli effetti della condotta colposa del lavoratore per la cui tutela è adottata, essendo le norme antinfortunistiche dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare incidenti ai lavoratori in ogni caso, e cioè anche quando essi stessi possano provocare l’evento per imprudenza, disattenzione o assuefazione al pericolo.
Al servizio di prevenzione e protezione sono attribuiti funzioni attinenti all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
Ciò posto, in conformità a un’impostazione sistematica che ha rivisitato il ruolo e le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, va precisato che al predetto, pur spettando all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, compete l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 16 ottobre 2013 n. 42493