L’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove intenda opporre al terzo danneggiato l’inesistenza del rapporto assicurativo, ha l’onere di sollevare la relativa contestazione sin dal momento della ricezione della richiesta scritta di risarcimento di cui all’art. 145 cod. assic. (ovvero, in precedenza, di cui all’art.22 l. n. 990 del 1969), alla quale sia allegato il modulo di denuncia di sinistro di cui all’art. 143 cod. assic.
Ove ciò non faccia, né la relativa contestazione sia formulata nella comparsa di costituzione e risposta, resta precluso all’assicuratore eccepire in corso di causa l’inesistenza del contratto.
Cassazione civile sez. III, 20 dicembre 2012 n. 23614