L’art. 189 del codice della strada, nel disciplinare la condotta che deve tenere l’utente della strada a seguito di incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, prevede, ai commi VI e VII, due distinte ipotesi di reato, ovvero:
– l’ipotesi di incidente con danno fisico alle persone coinvolte (comma VI) per la quale sancisce l’obbligo di fermarsi
– e l’ipotesi di incidente con ferimento di persone, per la quale sancisce l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza (comma VII).
La violazione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente e quella dell’obbligo di prestare assistenza alla persona ferita integrano due distinte ipotesi di reato, lesive di distinti beni giuridici, che danno luogo, in caso di infrazione di entrambi gli obblighi, a un concorso materiale di reati.
Il reato di fuga in caso di incidente con danno alle persone, di cui al comma VI dell’art. 189 c.d.s. è un reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge.
Invece, per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, di cui al comma VII dello stesso articolo, è necessaria l’effettività dello stato di bisogno dell’investito, che viene meno, oltre che nel caso di assenza di lesioni, allorché altri vi abbiano già provveduto e non risulti necessario, né efficace, alcun altro intervento, circostanze, queste, che non possono essere ritenute sussistenti con una valutazione ex post, ai fini dell’esonero della responsabilità, ma devono essere ritenute dall’investitore in base a una obiettiva valutazione da compiersi al momento dell’incidente.
Riassumendo, mentre nel caso di incidente da cui derivi un coinvolgimento di persone, è fatto obbligo al presunto responsabile di fermarsi, indipendentemente dall’effettiva causazione di lesioni all’investito, e proprio al fine di verificarne le condizioni, oltreché di consentire l’identificazione del responsabile e la ricostruzione della dinamica, di talché il reato si perfeziona istantaneamente per il solo fatto della mancata osservanza dell’obbligo dell’arresto del veicolo, nel caso di incidente con ferimento di persone, all’obbligo di fermarsi, si aggiunge quello di prestare assistenza, ma, diversamente dal primo, l’effettività dell’obbligo di prestare assistenza è subordinata a un concreto stato di bisogno della vittima dell’incidente.
Quanto alla prima ipotesi, se è vero che il reato di cui al comma VI si consuma con il mancato arresto del responsabile, è anche vero che per la sua configurabilità, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento psicologico, è necessario che l’incidente appaia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e che l’effettiva produzione di conseguenze dannose sia percepibile da parte del presunto responsabile, in base alle condizioni oggettive e al grado di diligenza richiesta all’utente della strada.
E difatti il dolo richiesto al fine della configurabilità del reato in questione è dato dalla volontarietà dell’omissione effettuata con la consapevolezza che la vittima dell’incidente abbia bisogno dell’assistenza del responsabile.
Tale consapevolezza presuppone che le condizioni fisiche della vittima siano percepibili da parte dell’autore dell’incidente e che questi si sia reso immediatamente conto di dette condizioni, tali da necessitare il suo soccorso.
Concludendo, ai fini della configurabilità di tale reato, occorre che le modalità dell’incidente siano tali da poter ingenerare il dubbio legittimo che sia derivato un danno effettivo alla persona, e che esso sia percepibile da parte del responsabile ovvero che egli sia nelle condizioni di rendersene conto.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 ottobre 2013 n. 41375