Negli infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
La circostanza che la persona offesa, presa dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano agli organi in movimento, non costituisce comportamento abnorme idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che le cautele omesse era proprio preordinate a evitare il rischio specifico (lesione alla mano) che poi concretamente si è materializzato nell’infortunio.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 ottobre 2013 n. 41380