L’art. 2054 comma 2 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell’assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell’altro.
L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, che può essere superato anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso.
Per consolidata giurisprudenza, il mero accertamento della colpa dei due conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza (non potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine alla causazione dell’evento).
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 16 settembre 2013 n. 21130