Il contratto di assicurazione della responsabilità civile che preveda la limitazione della garanzia ai danni derivati da fatti accidentali va interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nell’ipotesi di fatti colposi (fattispecie relativa ai danni causati ad un’auto da schizzi e macchie di vernice, nel corso di un’operazione di tinteggiatura di una recinzione).
Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2013, n. 16108