Il rischio elettivo, configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro, assume, con riferimento all’infortunio in itinere, una nozione più ampia rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza
Corte di Cassazione, 18 marzo 2013 n. 6725