Il creditore che voglia ottenere anche i danni derivanti dalla perdita di chances ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Il caso
Un operaio metalmeccanico è coinvolto in un incidente stradale e subisce danni alla persona in relazione ai quali gli è riconosciuta la percentuale d’invalidità dell”11%. Il giudice, però, non gli riconosce il danno da perdita di chances nella sua attività lavorativa. Il danneggiato propone, perciò, ricorso per cassazione.
La decisione
La sentenza in commento rigetta il ricorso, ribadendo il principio secondo cui il creditore che voglia ottenere anche i danni derivanti dalla perdita di chances (che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione) ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, a realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Cassazione civile, sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2089