In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell’autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico a causa della impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Cassazione Civile, sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907