Non ricade sulla scuola la responsabilità per un infortunio avvenuto durante l’ora di educazione fisica e in particolare nel corso di una partita di calcio se il ricorrente non fornisce la descrizione dell’inadeguatezza del luogo per giocare a calcio.
Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso. Non ricade sulla scuola la responsabilità per un infortunio avvenuto durante l’ora di educazione fisica e in particolare nel corso di una partita di calcio se il ricorrente non fornisce la descrizione dell’inadeguatezza del luogo per giocare a calcio.
Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso.
Ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. per un infortunio sportivo patito da un proprio studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, non è sufficiente il solo fatto di avere incluso una gara sportiva nel programma della citata disciplina, dovendo essere il danno conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella medesima competizione. Altresì, occorre che la scuola non abbia provveduto a predisporre le necessarie cautele, atte ad evitare il sinistro.
Cassazione Civile, sez. III, 21 settembre 2012, n. 16056