di Sonia LAzzini
Aver presentato una cauzione provvisoria carente sia sotto l’aspetto della firma del rappresentante del garante (solo una sigla) sia per i dubbi di legittimita’ sui poteri di firma dello stesso, priva l’impresa della propria capacita’ ad agire in giudizio.
Quindi il tar dichiara il ricorso inammissibile.
QUALI CONSEGUENZE PER LA COMPAGNIA?
“PER CONSEGUENZA, IL RICORSO PRINCIPALE ED I MOTIVI AGGIUNTI AD ESSO DEVONO ESSERE DICHIARATI INAMMISSIBILI PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA L., CON LA PRECISAZIONE CHE TALE INAMMISSIBILITÀ INVESTE ANCHE LE DOMANDE DI DECLARATORIA DELL’INEFFICACIA DEL CONTRATTO E RISARCITORIE PRESENTATE DALLA SUDDETTA SOCIETÀ. INOLTRE, DEVE ESSERE RESPINTO L’INTERVENTO AD ADIUVANDUM DICOMPAGNIA GARANTE ASSICURAZIONI S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE PRINCIPALE”.
In punto di fatto mette conto osservare che, contrariamente all’assunto della ricorrente principale, il procuratore dell’Compagnia garante Assicurazioni S.p.A. (presunto) sottoscrittore della polizza fideiussoria, dr. Marco A_, non ha mai dichiarato, nei documenti versati in atti, di avere sottoscritto la polizza in discorso, né ha mai riconosciuto la sottoscrizione apposta come propria
Inequivocabile, in questo senso, è la dichiarazione resa dal dr. A_ ed allegata dall’Ricorrente Service s.c. a r.l. sub doc. 26, in cui, pur rifacendosi in sintesi alle argomentazioni a sostegno della regolarità della polizza prima riportate, il predetto procuratore non effettua alcuna assunzione esplicita (né tantomeno implicita) di paternità della sottoscrizione della polizza in esame.
Ancora più significativo, peraltro, è osservare come nella copia della polizza fideiussoria versata in atti sia visibile – con la firma del rappresentante dell’Ricorrente Service s.c. a r.l. che ha sottoscritto la polizza de qua – il timbro, in cui si leggono con chiarezza il nominativo e la qualifica del predetto rappresentante (trattasi del Presidente, sig. Ivano Guzzoni). La firma del (presunto) procuratore di COMPAGNIA GARANTE Assicurazioni S.p.A. (ora Compagnia garante Assicurazioni S.p.A.), invece, non solo è del tutto illeggibile, ma non è accompagnata da alcun timbro che consenta di identificare il sottoscrittore, attraverso il nominativo o almeno l’individuazione della sua veste all’interno dell’impresa assicurativa, al fine di consentire la verifica dei suoi poteri rappresentativi da parte della stazione appaltante: l’unico dato – ad avviso del Collegio, del tutto insufficiente – è quello della dicitura, prestampata sul modulo, che riporta la scritta “COMPAGNIA GARANTE Assicurazioni S.p.A.”, con sotto l’altra scritta “un procuratore”.
Nemmeno l’intervento della compagnia basta a sanare irregolarità firma procuratore del fideiussore.
Altrettanto significativa è, poi, la circostanza che nell’intestazione della polizza sia indicata, quale agenzia emittente, l’Agenzia Beta, mentre le procure rilasciate al dr. A_ risultano emesse – come si vedrà infra – da tutt’altra struttura, e precisamente dall’Alfa S.p.A.: elemento, questo, che contrasta indubbiamente con la tesi per cui il “procuratore” di Compagnia garante firmatario della polizza de qua sarebbe il predetto dr. A_
In diritto, poi, si evidenzia come la ricorrente principale e l’interveniente sembrino non considerare che la leggibilità della firma, così come gli altri elementi che contribuiscono all’identificazione del sottoscrittore della polizza (soprattutto, l’indicazione nel modulo prestampato usato di nominativo e qualifica del firmatario, ovvero la fornitura di tali informazioni mediante l’apposizione di specifica timbratura sul modulo stesso), abbiano la funzione non solo di rendere la polizza riconducibile con sicurezza all’impresa assicurativa – come si è già rilevato in sede cautelare – ma anche (ed ancor di più) di consentire la verifica dei poteri rappresentativi in capo al suddetto firmatario.
Sotto il primo profilo, invero, non appaiono pertinenti i richiami ai principi civilistici in materia di scrittura privata ed alla regola dell’apparentia juris, poiché ciò che rileva non è tanto il rapporto (di natura privatistica) tra garante e garantito (e quindi l’esigenza del garantito di sapere che il garante si è effettivamente impegnato in suo favore), quanto, piuttosto, l’esigenza di certezza della stazione appaltante: quest’ultima, infatti, non deve poter nutrire dubbi sull’esistenza e validità della polizza fideiussoria prestata ex art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, avendo siffatta polizza, per la giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 29 maggio 2001, n. 1840) e la dottrina, la funzione di assicurare la stazione appaltante in merito alla serietà dell’offerta ed alla sussistenza di un’effettiva volontà dell’offerente di stipulare il contratto con l’Amministrazione.
Stante la funzione della fideiussione provvisoria negli appalti, la firma fideiussore deve essere leggibile
Vi è, inoltre, una questione di rispetto del principio della par condicio competitorum: in base a tale principio, infatti, non sembra equiparabile la posizione di chi ha prodotto una polizza che consente l’esatta ed immediata individuazione del soggetto che presta la garanzia, rispetto a chi presenta una polizza tale, intrinsecamente, da esporre la P.A. a dubbi e contestazioni sul punto.
Al riguardo si rammenta che, secondo la giurisprudenza espressasi in materia (T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 marzo 2012, n. 417), l’offerta e le dichiarazioni ad essa collegate, compresa quella cauzionale, devono assumere un connotato definitivo e perfetto già al momento della presentazione dell’offerta stessa, senza alcuna possibilità di una loro successiva modifica o aggiustamento e ciò proprio al fine di non alterare, in via peggiorativa, la posizione degli altri concorrenti.
Non paiono perspicui, sul punto, i richiami ai principi civilistici in materia di scrittura privata ex art. 2702 c.c., atteso che, come recita detto articolo, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta, mentre nel caso di specie i dubbi riguardano proprio l’identità del sottoscrittore. Né può ritenersi che ciò che conta è l’identificazione della persona giuridica da cui proviene la scrittura (cioè Compagnia garante Assicurazioni S.p.A.), poiché, come universalmente noto, la persona giuridica agisce per mezzo di persone fisiche che la rappresentano e, quindi, la verifica se nel caso di specie si tratti davvero di persona fisica che agisce in nome e per conto della persona giuridica (alla quale risulta legata da un rapporto di immedesimazione organica) serve proprio al fine di stabilire che ad agire è la persona giuridica.
poichè fideiussore, compagnia assicurazioni, agisce con persone fisiche, queste devono essere identificabili
Le contrarie argomentazioni basate sulla sufficienza di elementi formali presenti nel modulo usato (dall’intestazione della polizza, all’indicazione degli estremi dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di assicurazione/riassicurazione, alla menzione, nella polizza, di denominazione, domicilio, codice fiscale, numero dell’agenzia), da un lato provano troppo.
Infatti, se portate alle conseguenze più estreme, farebbero ritenere – in linea puramente teorica e senza alcun riferimento alla fattispecie in esame – che anche un modulo in ipotesi sottratto all’agenzia assicurativa e recante una qualunque sigla illeggibile sia idoneo ad impegnare l’impresa, o quantomeno che quest’ultima debba attivare la procedura di disconoscimento per togliergli validità ed efficacia: ma una simile conclusione appare manifestamente irragionevole e tale da svuotare in toto la garanzia ex art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 della funzione assegnatale dall’ordinamento (come poc’anzi rammentata). D’altro lato, le suddette argomentazioni provano troppo poco e sono del tutto insufficienti, in quanto la giurisprudenza che la ricorrente principale e l’interveniente invocano, per fondarvi le argomentazioni stesse, prende le mosse, in realtà, dall’esame di una vicenda ben diversa e finisce per confermare i dubbi avanzati dal Collegio.
Si fa riferimento, in particolare, alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933, cui si richiama espressamente il precedente (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 28 settembre 2011, n. 1326) citato sia dalla ricorrente principale, sia dall’interveniente. In tale decisione, infatti, i giudici di appello – per il (distinto) problema della sottoscrizione dell’offerta da parte dell’offerente con firma illeggibile del legale rappresentante e senza apposizione del timbro dell’impresa, ma con affermazione ritenuta di principio dalla stessa giurisprudenza invocata da Ricorrente Service s.c. a r.l. e Compagnia garante – hanno precisato: a) che “la funzione della sottoscrizione della documentazione è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto”, cosicché laddove tale finalità risulti in concreto perseguita e sia salvaguardato il sotteso interesse della P.A., “non vi è spazio per interpretazioni puramente formalistiche delle prescrizioni di gara”; b) che nella vicenda esaminata la dichiarazione contestata riportava in calce la sigla del legale rappresentante e così non poteva esservi alcun dubbio circa il contenuto e la riferibilità dell’offerta presentata; c) che i modelli impiegati “contenevano tutti gli elementi utili a consentire l’esatta individuazione del soggetto che li aveva redatti e sottoscritti”, in particolare “la copia fotostatica della carta d’identità e la qualifica del sottoscrittore”, cosicché da detti elementi si desumeva inequivocabilmente come la paternità di tali atti fosse da riconoscere al Vicepresidente della società offerente.
Né convince l’equiparazione tra firma illeggibile e sigla
La funzione della sottoscrizione della polizza con firma leggibile (o altre cautele equipollenti, tali comunque da consentire la sicura identificazione del sottoscrittore) è quella non solo di rendere la polizza riconducibile all’impresa di assicurazioni, ma anche e soprattutto di consentire alla stazione appaltante la verifica dell’esistenza dei poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore
La decisività di una simile profilo è di manifesta evidenza, laddove si consideri che l’apposizione di una firma illeggibile, senza l’adozione di idonee cautele supplementari, osta a detta verifica ed anzi consente – in teoria e nell’ipotesi estrema – alla persona giuridica (impresa assicuratrice), in caso di successive contestazioni, di scegliere ex post il proprio rappresentante, indicandolo (a seconda delle proprie convenienze) in un soggetto fornito o privo del potere di impegnarla.
E rispetto a tale rischio a nulla vale il principio dell’apparentia juris, che risulta una vuota formula, facilmente eludibile, ove si lasci alla persona giuridica la possibilità di risolvere ex post il dilemma circa l’effettiva identità del sottoscrittore della polizza, indicandolo, in ipotesi, nell’uno o nell’altro soggetto, in base alle proprie convenienze: il che equivale a lasciare all’impresa garante la piena discrezionalità di decidere se ritenersi o meno vincolata, facendo, così, venir meno quella funzione di supporto della serietà dell’offerta, che si è visto essere la funzione cui deve assolvere la polizza ex art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.
principio della par condicio competitorum non consente regolarizzazione polizza con firma illeggibile
In relazione al secondo profilo più sopra esposto a supporto della fondatezza del ricorso incidentale, nonché dei secondi motivi aggiunti a quest’ultimo – cioè l’inidoneità della documentazione versata in atti a dimostrare la sussistenza in capo al procuratore della COMPAGNIA GARANTE Assicurazioni S.p.A., dr. Marco A_, al momento della stipula della polizza per cui è causa, dei poteri rappresentativi necessari per impegnare la predetta società –, si osserva quanto segue.
La ricorrente principale sostiene sul punto che alla data della stipulazione della polizza fideiussoria il dr. Marco A_ sarebbe stato investito dei necessari poteri rappresentativi sia al rilascio della cauzione provvisoria, sia all’assunzione dell’impegno di rilasciare la cauzione definitiva. In questo senso, infatti, deporrebbe la procura rilasciata dalla COMPAGNIA GARANTE Assicurazioni S.p.A. ad Alfa S.p.A. (ora Alfa Bologna S.p.A.), ossia l’agenzia da cui sarebbe stipulata la polizza de qua, con atto a rogito del notaio Serra di Bologna del 4 maggio 2010, dunque ben anteriore alla stipula della polizza, avvenuta il 28 aprile 2011. In tale atto sarebbe stato, tra l’altro, attribuito alla procuratrice il potere di firmare contratti di assicurazione del ramo cui afferisce la polizza in discorso, purché non superiori all’importo di € 2.500.000,00 di capitale assicurato di ogni contratto. A sua volta, con atto a rogito del notaio Serra di Bologna del 5 aprile 2011 (dunque anch’esso anteriore alla stipula della polizza in esame), Alfa S.p.A. avrebbe costituito suo procuratore il dr. Marco A_, conferendogli poteri di firma e di rappresentanza tali da poter validamente impegnare la società per importi superiori al limite di € 1.000.000,00 (previsto dalla precedente procura del 14 luglio 2008 citata dalla ricorrente incidentale). Gli stessi poteri sarebbero stati poi conferiti ad Alfa S.p.A. ed al dr. Marco A_ da Compagnia garante Assicurazioni S.p.A., subentrata ad COMPAGNIA GARANTE Assicurazioni S.p.A., con atto dell’8 giugno 2011.
dubbi sull’idoneità della procura rilasciata a favore di chi siglato polizza provvisoria anche per definitiva
Su un piano più strettamente giuridico, poi, la tesi dell’irrilevanza che avrebbe l’eventuale carenza, in capo al sottoscrittore della polizza, del potere di obbligare la società garante, muove dal richiamo ad un precedente giurisprudenziale tutt’altro che conferente rispetto alla fattispecie ora in esame.
Si fa riferimento alla sentenza del giudice di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2003, n. 8553) richiamata dalla ricorrente principale e dall’interveniente, la quale attiene alla vicenda – ben diversa da quella per cui è causa – del fideiussore (con clausola omnibus) che sosteneva di avere commesso un errore nello stipulare il negozio fideiussorio: errore riconoscibile dall’impiegato della banca che gli aveva fatto firmare il modulo di fideiussione e che perciò rilevava, dicono i giudici di legittimità, dovendosi aver riguardo allo stato soggettivo di detto impiegato, anche se privo (secondo la Corte di merito) dei poteri rappresentativi, e non, invece, allo stato soggettivo dal legale rappresentante della banca.
È evidente la differenza del principio di diritto desumibile dall’ora vista sentenza della Cassazione, rispetto al principio che pretendono di desumerne Ricorrente Service ed Compagnia garante: basti considerare, a tal proposito, che nel caso analizzato dalla Cassazione la persona giuridica (l’istituto di credito) non era il fideiussore, ma, al contrario, aveva agito per l’escussione della garanzia. In tale evenienza, perciò, ben si spiega (ed è del tutto coerente) l’affermazione dei giudici di legittimità sulla sussistenza di un limitato potere di rappresentanza del personale dipendente dell’imprenditore-persona giuridica, pure in mancanza di uno specifico atto di conferimento.
Il sottoscrittore polizza provvisoria deve avere potere di impegnare compagnia anche per definitiva.