La diffusione delle polizze assicurative sul rischio ambientale in Italia è ancora molto bassa, sia per un ritardo legislativo rispetto ad altri paesi stranieri, sia per una diversa percezione culturale nei confronti delle compagnie assicurative.

Al momento il valore dei premi assicurativi si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro e, di fatto, solo l’1%, massimo il 2%, delle aziende italiane sono assicurate contro questo tipo di rischi. Proprio a causa di tale ritardo il numero delle polizze nel nostro paese è in forte crescita, soprattutto negli ultimi anni, anche se è evidente che i numeri restano decisamente molto bassi.

Per quanto riguarda l’offerta assicurativa esiste attualmente un “Pool inquinamento”, costituito da 30 agenzie che offrono più o meno soluzioni assicurative simili. Oltre al Pool esistono alcune grandi compagnie internazionali che offrono, invece, prodotti più diversificati: tra queste c’è Ace European Group.

Sebbene si parli da tempo di realizzare un vero e proprio Testo Unico sull’Ambiente, non esiste in Italia un quadro legislativo molto chiaro in materia e la normativa di riferimento è rappresentata per lo più da un insieme di leggi, in particolare dal Decreto legislativo 152/06 e dalle recenti integrazioni del Decreto legislativo 121/11.

Esiste innanzitutto il concetto di Responsabilità Civile da Inquinamento, ossia il rischio di recare un danno ambientale verso terzi.

Il Decreto legislativo 152/06 recepisce la direttiva europea CE-2004-35 con la quale si esplicita che l’inquinamento è considerato sempre e comunque un danno contro la collettività. Dal 2006, quindi, si parla esplicitamente di reato ambientale che implica precise responsabilità penali: oltre al danno ambientale, esiste il rischio di bloccare la produzione di un’altra azienda, di compromettere l’utilizzo di un terreno o un intero territorio, influenzare economicamente un’intera area o un intero settore.

Infine sono arrivate le recenti integrazioni previste dal Decreto legislativo 121/11 che hanno esteso le responsabilità ambientali.

Mentre prima del 2001 un ente non poteva essere considerato autore di un reato, oggi la responsabilità aziendale si è allargata sempre di più a settori diversi, per cui il diritto penale non considera più solo reati societari o finanziari, ma si è allargato a campi come la sicurezza del lavoro ma anche ai reati ambientali, punibili con delle sanzioni.

Con il “modello organizzativo 231” l’azienda ha la possibilità di adottare un approccio preventivo: mettere in atto misure organizzative e protocolli interni coerenti ed efficaci, finalizzati ad impedire la commissione di reati nell’ambito della struttura organizzativa e delle attività dell’azienda stessa. Il corretto funzionamento del modello permette all’azienda, in presenza di determinati presupposti, di essere esente da responsabilità nel caso in cui, in concreto, un reato venga effettivamente commesso da parte di un suo dipendente o collaboratore che abbia eluso volontariamente una o più regole del modello. Il concetto è già noto nel mondo assicurativo perché se l’azienda si dota del modello 231, l’assicurato è risarcito nella misura in cui dimostri di aver fatto tutto quanto era necessario per evitare in sinistro in cui è incorso, che in campo di rischio ambientale si traduce in una garanzia per l’assicurazione e per lo stesso assicurato di aver messo in pratica tutte le misure per prevenire il disastro ambientale in cui è incorso.

Dopo il 2006 le assicurazioni prevedono una copertura anche per il danno subito dall’azienda stessa. Quindi, oltre alla bonifica, alla responsabilità civile verso terzi, al danno ambientale, si garantiscono anche le spese di riparazione e le perdite per l’interruzione di attività.

Le aziende responsabili di un danno ambientale devono sostenere costi non trascurabili per mettere in atto le misure di messa in sicurezza d’emergenza (MISE). Al verificarsi di un evento che sia solo potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile dell’inquinamento deve, infatti, avviare un iter di bonifica.

Esso consiste in:

–          Mettere in opera le misure di prevenzione entro 24 ore

–          Dare comunicazione delle misure agli Enti preposti e al Prefetto della Provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministero dell’Ambiente

–          Il responsabile dell’inquinamento deve poi avviare un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e se si accerta i superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) deve predisporre un piano di attività di Messa in sicurezza d’Emergenza

–          Entro 30 giorni dalla comunicazione il soggetto inquinante deve presentare il Piano di Caratterizzazione con la proposta di approfondimento di indagine al fine di ottenere il modello concettuale della comunicazione, dopodiché  gli enti preposti convocano la Conferenza dei Servizi per la discussione e approvazione di tale documento

–          Dopo la fase analitica da parte della Conferenza dei Servizi, il Responsabile dell’inquinamento elabora l’Analisi del Rischio, che permette di stabilire i parametri-obiettivo entro cui riportare l’area con la bonifica

–          Entro sei mesi dall’approvazione del progetto, deve poi essere redatto il Progetto Operativo di Bonifica che andrà di nuovo sottoposto alla Conferenza dei Servizi per approvazione.

–          Possono iniziare i lavori e avviati gli impianti di bonifica

–          Al termine dei lavori il responsabile avvia il Piano di Accertamento finale

–          La Provincia può rilasciare il Certificato di avvenuta bonifica.

 

Tutto ciò ovviamente rappresenta un’ingente voce di spesa per l’azienda responsabile di inquinamento, ma d’altronde se essa non provvedesse a bonificare, il rischio sarebbe quello di apertura di un procedimento penale a suo carico.

Vista la scarsa diffusione delle polizze assicurative sui rischi ambientali e la poca attenzione da parte dell’opinione pubblica verso queste tematiche, in Italia esiste un’urgente necessità di sensibilizzare, da un lato le aziende e il loro senso di responsabilità, da un lato il grande pubblico, spesso poco consapevole e preparata riguardo a questi rischi.

Secondo le compagnie assicurative un passo in avanti notevole potrebbe arrivare nel momento in cui le banche cominceranno a chiedere la copertura assicurativa per i rischi ambientali come requisito necessario per ottenere mutui e prestiti per avviare o finanziare  le proprie attività. In alcuni paesi europei l’assicurazione è stata resa obbligatoria.

 

ACE Group (rating S&P AA-, AM Best A+ e Fitch A+) è uno dei più importanti gruppi assicurativi e riassicurativi a livello mondiale, presente stabilmente in 54 paesi ed autorizzato ad operare in oltre 170 nazioni. La capogruppo, ACE Limited fondata nel 1985 da 34 Major Corporate (Fortune) statunitensi e successivamente divenuta public company, è quotata alla Borsa di NY (NYSE). In Europa il Gruppo opera attraverso ACE European Group Limited con sede a Londra e proprie rappresentanze in 17 Paesi. In Italia ACE è presente con la Direzione di Milano e gli uffici di Genova, Padova, Bologna e Roma. ACE si differenzia dalla altre compagnie per tre importanti caratteristiche: solidità finanziaria, specializzazione e servizio.

In un mercato assicurativo generalista come quello italiano che gestisce indifferentemente i rischi dal settore vita all’auto, dai rischi persona ai rischi industriali, ACE si differenzia per essere una “specialist company”, facendo del settore industriale il suo core business. Esperti tecnici assuntori e liquidatori, che hanno avuto una formazione specialistica anche all’estero, seguono separatamente e secondo le diverse specifiche esigenze sia le grandi aziende nazionali e multinazionali sia le PMI. ACE fornisce per entrambi i segmenti soluzioni e prodotti sia tradizionali sia innovativi.

La sua specializzazione nel settore industriale le consente di fornire coperture assicurative sofisticate quali ad esempio responsabilità di inquinamento, responsabilità del consiglio di amministrazione (D&O), rischi informatici e soluzioni in Excess formulate per dare maggior capienza assicurativa ai contratti tradizionali incendio ed RC.

L’offerta riguardo alle assicurazioni sul rischio ambientale è rappresentata nello specifico dai prodotti “Ace Green”, che coprono non solo i danni materiali diretti e quelli derivanti dalla sospensione forzata delle attività produttive ma, prevedendo la cosiddetta “trasformazione del rischio “, integrano in soluzioni All Risk coperture particolari ed innovative da affiancare a quelle di base. ACE Europe ha lanciato i prodotti sull’inquinamento nel 2004, sin da subito strutturando e plasmando l’offerta assicurativa sui dettami richiesti dalla normativa comunitaria, facendo dell’adeguamento continuo e dell’aderenza alla direttiva il punto di forza della sua proposta. Le polizze attualmente disponibili sono due, destinate a coprire i rischi per aziende produttive (PPL) e di servizi (CPL).