Il caso

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 219 – aprile 2011

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Le norme applicate
Il caso trova la sua disciplina e soluzione nei principi che regolano la responsabilità da inadempimento contrattuale prevista dagli artt. 1176 e 1218 del codice civile.
Il primo articolo dispone che le obbligazioni che trovano la loro origine in un contratto, devono essere eseguite con la diligenza del buon padre di famiglia (diligenza media), o con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata.
La diligenza è dunque il metro per misurare la modalità di esecuzione della prestazione richiesta che potrà definirsi perfetta o esatta, solo quando verrà eseguita rispettando gli altri ulteriori criteri previsti dagli artt. 1177 e seguenti del codice civile – ovvero quando, dove e a chi deve essere eseguita la prestazione.
Chi non esegue esattamente l’obbligazione a cui è tenuto, è definito inadempiente e l’art. 1218 lo condanna al risarcimento del danno nei confronti di chi deve ricevere la prestazione, salvo che non dimostri che il mancato o non corretto adempimento è dovuto ad una causa a lui non imputabile.
È sul debitore che incombe l’onere di dimostrare che la mancata o non esatta prestazione, è dipesa da un fattore estraneo alla sua condotta e che ha reso la prestazione impossibile da eseguire non solo per lui ma per qualsiasi altro debitore (impossibilità oggettiva).
Al creditore compete solo provare la fonte da cui sorge l’obbligazione ed allegare semplicemente la mancata o inesatta prestazione.
Se il debitore non raggiunge tale prova – o rimane ignota la causa – sarà ritenuto responsabile e dovrà risarcire il danno arrecato.CONTENUTO A PAGAMENTO
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