A partire dal 1° gennaio 2016 sarà legittimo eseguire pagamenti in contanti al di sotto del limite dei 3.000 euro. Resta fissato a 1.000 euro, invece, il limite per la Pubblica Amministrazione. È l’effetto della modifica apportata all’art. 49 del dlgs 231/07 dal comma 511 della legge di Stabilità che è stata approvata ieri, in via definitiva, dal Senato dopo il disco verde al voto di fiducia apposto dal governo. Gli assegni bancari e postali, di contro, resteranno, trasferibili solo al di sotto dei 1.000 euro.
Il nuovo limite dei 3.000
A partire dal 1° gennaio, dunque, torneranno legittimi i pagamenti in contanti di fatture, i finanziamenti soci e le distribuzioni degli utili fra società e soci per importi unitari al di sotto dei 3.000 euro. Ovviamente anche le singole rateizzazioni potranno essere effettuate entro detta soglia.
Sarà quindi, ad esempio, possibile pagare una fattura (Iva compresa) ad esempio di 7.320 euro (6.000 euro + Iva) in tre rate cadauna di euro 2.440. Da ciò deriva che le sanzioni previste dall’art. 58 (in particolare quelle del comma 1, pari ad un importo, per il trasgressore, dall’1 al 40%, salvo oblazione e per le mancate comunicazioni dal 3 al 30%, con minimo di 3.000 euro) saranno applicabili solo in relazione ai nuovi importi. Va segnalato che in relazione alla natura amministrativa delle sanzioni non sono previsti sconti per le violazioni anteriori al 1° gennaio 2016.
Il limite dei 3.000 euro varrà anche per le locazioni e trasporto merci
Per espressa previsione normativa il nuovo limite dei 3.000 euro si applicherà anche in relazione ai canoni di locazione di unità abitative (ex art. 1, comma 50, legge 27/12/2013 n. 147) ed ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada (ex art. art. 32-bis del dl 133/2014 conv. con l. 11 novembre 2014 n. 164/2014).
Sale inoltre da 2.500 a 3 mila euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai «cambiavalute» (soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del dlgs 13 agosto 2010 n. 141).
Il limite per la clausola di intrasferibilità
Il limite dei 3 mila euro rileverà per le transazioni in contanti ma non per la trasferibilità degli assegni. Gli assegni bancari e postali, infatti, potranno continuare ad essere emessi privi di clausola di intrasferibilità esclusivamente per importi inferiori ai 1.000 euro. Ciò deriva dal fatto che, le nuove disposizioni non hanno apportato alcuna modificazione al comma 5 dell’art. 49 del dlgs 231/07, dedicato alla trasferibilità degli assegni. In pratica, per questi ultimi permarrà l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità a partire dai 1.000 euro. Ciò significa che un limite da sempre univoco nella legislazione antiriciclaggio (si parte dai 20 milioni di lire della legge 197/91) è ora scisso in due soglie distinte.
Dove permane il limite dei 1.000 euro
Ai sensi del comma 514-bis della legge di Stabilità, i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni (operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo) per importi superiori ai 1.000 euro dovranno avvenire necessariamente attraverso strumenti telematici.
Resta, inoltre, fermo il limite dei 1.000 euro per gli operatori del terzo settore che si avvalgono della legge 398/91. Per detti soggetti, tuttavia, in relazione alla dissociazione dei limiti specifici della norma agevolativa e di quelli antiriciclaggio, dal 1° gennaio 2016, all’indebito mancato rispetto delle norme specifiche si applicheranno solo le sanzioni all’uopo previste (dal 1° gennaio da 250 a 2000 euro) attenendo le sanzioni antiriciclaggio solo alla mancata osservanza del divieto di superamento della nuova soglia dei 3.000 euro.
Il testo della legge sul sito…